Indennizzo per i danneggiati da “sangue infetto”
La corte di Cassazione dice che l’indennizzo va rivalutato:circa 300 euro in più a bimestre, gli arretrati dalla data di presentazione della domanda
Una breve nota esplicativa sulla questione: l’indennizzo concesso ai soggetti danneggiati da sangue infetto previsto dalla legge 210/92 si compone di due voci: la prima voce, un assegno, che costituisce una parte minima dell’indennizzo, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177 e quindi di importo variabile in relazione alla categoria attribuita; la seconda voce, di importo pari ad euro 6.171,96 annui per tutte le categorie, è l’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 (art. 2, commi 1 e 2 della Legge 210/92). Questo importo non è mai stato rivalutato dal Ministero e pertanto è rimasto fermo al 1992 (anno di entrata in vigore della legge). Il Ministero, infatti, rivaluta soltanto la voce “assegno” che è una parte minima dell’intero importo e non anche l’“indennità integrativa speciale” che è pari ad euro 6.171,96 annui e che quindi (come ben sa chi percepisce l’indennizzo) costituisce la parte più cospicua dello stesso.
La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 15894 del 2005 e n. 18109 del 2007, ha riconosciuto legittima e fondata la richiesta per cui va annualmente adeguato sulla base del tasso di inflazione programmata l’intero indennizzo, comprensivo della indennità integrativa speciale e non della sola voce assegno.
I Supremi Giudici hanno ritenuto che l’indennizzo va considerato globalmente come un solo emolumento, stante la natura dell’indennità integrativa speciale, così come considerata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 403/98.
Coloro che già percepiscono l’indennizzo hanno diritto ad ottenere:
1) un indennizzo di importo superiore (di circa 300 euro a bimestre) di quello attuale da durare a vita;
2) gli arretrati sugli importi della rivalutazione maturata e non corrisposta (circa 1600 euro all’anno fino ad un massimo di dieci anni );
3) gli interessi moratori sugli arretrati corrisposti in ritardo.
Per le procedure per ottenere la rivalutazione dell’indennizzo e per ulteriori informazioni è possibile contattare
le Leghe SPI o direttamente
Cittadinanzattiva – Tribunale dei Diritti del Malato ai seguenti recapiti:0161 94490 cell 3385291737 pier.luigi.monti@alice.it
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